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P.C.T.
Il Processo Civile Telematico (PCT) è stato introdotto nel nostro ordinamento dal D.P.R. 123/2001
(Regolamento sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e
nel processo innanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti) e segue l'emanazione delle disposizioni
della Legge 15 marzo 1997, n. 59, e del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513, relative al documento informatico
sottoscritto con firma digitale.
Scopo del PCT è quello del progressivo passaggio del processo civile dal sistema cartaceo (o analogico) a
quello digitale in cui gli atti del processo, sia quelli di parte sia quelli dell'ufficio, sono redatti,
sottoscritti, conservati ed, infine, archiviati in formato digitale e trasmessi dalle parti del processo
all'ufficio giudiziario, e viceversa, in via telematica.
Il sistema cartaceo o analogico prevede, per ciascuna causa, la formazione di un fascicolo cioè l'inserimento in una
cartellina degli atti del processo (verbali, atti delle parti e provvedimenti del giudice) e dei documenti
prodotti dalle parti per provare le proprie pretese o per confutare quelle avversarie e comporta l'utilizzo di molta carta,
la necessità di notevoli spazi per la conservazione dei fascicoli delle cause in corso e per l'archiviazione di
quelle definite e l'impegno di diverse unità del personale di cancelleria e degli Uffici UNEP (questi ultimi per
le comunicazioni e le notificazioni).
Nel PCT vi è, invece, per ciascun procedimento soltanto un fascicolo digitale, una cartella all'interno di un archivio
informatico nella quale confluiscono sia gli atti inviati telematicamente dagli avvocati dal proprio studio,
utilizzando la posta elettronica certificata (PEC), sia tutti gli atti che si formano nel processo ad opera
del giudice, dell'ausiliario e del cancelliere mentre le comunicazioni e le notificazioni da e per l'ufficio
nonché tra le parti del processo avvengono in via telematica.
I vantaggi del PCT sono evidenti in termini di risparmio di risorse economiche, di risorse umane sia negli uffici
giudiziari (attività che richiedevano prima l'impiego di diverse unità amministrative dedicate possono con il
PCT essere eseguite dalla postazione di lavoro da un unico operatore ed in pochi istanti) sia negli studi
professionali (avvocati e consulenti o loro dipendenti non hanno più necessità di accedere fisicamente
all'ufficio per depositare o richiedere copia di atti e documenti o per acquisire informazioni sullo stato
della causa e sul contenuto del fascicolo), di spazio (non essendo più necessario reperire grandi locali da
adibire ad archivi), di risorse ambientali (meno carta e meno spostamenti di avvocati,
consulenti ed ufficiali giudiziari) ed, infine, di tempo (la trasmissione di atti e documenti e le
comunicazioni si perfezionano in pochi minuti ed il compimento dell'attività di cancelleria avviene restando
seduti nella postazione di lavoro con sensibile riduzione anche dei tempi del giudizio).
Il passaggio al PCT dovrà avvenire in maniera progressiva e per questo l'attuale normativa (D.M. 21 febbraio 2011, n. 44) prevede anche per i fascicoli cartacei delle cause già pendenti la formazione di un parallelo fascicolo digitale all'interno del quale devono essere acquisiti, tramite scansione, tutti gli atti cartacei di parte e quelli dell'ufficio in modo da consentire la consultazione da remoto anche di queste cause. Inoltre si è stabilito che per tutti i procedimenti le comunicazioni debbano avvenire telematicamente.
Si fa presente che dal 30/6/2014, ai sensi della Legge 228/12 il deposito telematico degli atti di parte sarà obbligatorio per tutti.
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